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Essere Onlus

Essere una ONLUS significa qualificare ancora di più il rapporto con i nostri benefattori che possono beneficiare di vantaggi fiscali consentendo a tutti i sostenitori di godere di agevolazioni fiscali per le donazioni in denaro effettuate.


In particolare:

  • per le persone fisiche:
    - l'erogazione è detraibile dall'imposta lorda ai fini IRPEF per un importo pari al 19% dell'erogazione stessa, sino ad un valore massimo di € 2.065,83 (art. 15, i-bis) del D.P.R. 917/1986);
    - l'erogazione è deducibile dal reddito dichiarato fino al 10% del reddito dichiarato stesso e comunque fino a € 70.000,00, ai sensi della cosiddetta "Legge più dai meno versi" (art. 14 del Decreto Legge 35/2005 convertito in legge n. 80 del 2005).
  • per le società:
    - l'erogazione è deducibile per un importo non superiore a € 2.065,83 o al 2% del reddito d'impresa dichiarato (art. 100, lettera h) del D.P.R. 917/1986;
    - l'erogazione è deducibile dal reddito dichiarato fino al 10% del reddito dichiarato stesso e comunque fino a € 70.000,00, ai sensi della cosiddetta "Legge più dai meno versi" (art. 14 del Decreto Legge 35/2005 convertito in legge n. 80 del 2005).


Deducibilità della spesa per dipendenti utilizzati a favore di Onlus
(prestito di personale)

Una forma di finanziamento indiretta ed alternativa alla tradizionale raccolta di fondi è quella che prevede la deducibilità dal reddito d'impresa delle spese sostenute per lavoratori dipendenti le cui prestazioni sono rese a beneficio di una Onlus. E` riconosciuta, quindi, alle imprese, ferma restando la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro di cui all'art. 95, comma 1, del T.U.I.R., la possibilità di "prestare" i propri dipendenti ad una Onlus beneficiando di un'ulteriore deduzione nel limite del 5 per mille dell'ammontare complessivo delle spese sostenute dall'azienda per prestazioni di lavoro dipendente. Sempre che si tratti di lavoratori assunti a tempo indeterminato (art. 100, comma 2, lett. i DPR 917/86).


Cessioni gratuite di beni
E' consentito alle imprese di cedere alle Onlus, gratuitamente e senza alcun limite, derrate alimentari e prodotti farmaceutici alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa, altrimenti destinati all'usuale eliminazione dal circuito commerciale.
Le imprese possono, altresì, cedere gratuitamente, fino ad un importo non superiore al 5 per cento del reddito d’impresa dichiarato, anche altri beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici destinati all'eliminazione dal circuito commerciale, a condizione che siano beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che, pur non modificandone l’idoneità di utilizzo, non ne consentano la commercializzazione. 

Tali beni, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 460/97, si considerano distrutti ai fini Iva. Pertanto l’impresa può cedere tali beni senza applicazione dell’Iva e senza limiti al diritto di detrazione

La possibilità di fruire di queste agevolazioni è subordinata al rispetto dei seguenti adempimenti formali, gravanti sia sul cedente che sulla Onlus beneficiaria:
- Preventiva comunicazione delle singole cessioni di beni da parte dell'impresa cedente al competente ufficio delle entrate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore sono esonerate dall'obbligo della comunicazione preventiva;
- Dichiarazione da parte della Onlus beneficiaria, da conservare agli atti dell'impresa, attestante l'impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali e a realizzare l'effettivo utilizzo diretto, a pena di decadenza dai benefici fiscali per essa previsti;
- Annotazione, da parte dell'impresa cedente, nei registri previsti ai fini I.V.A. o in apposito prospetto, della quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Tale annotazione deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno successivo alla cessione dei beni.